L'iscrizione all'Enpacl dà diritto, a domanda, alla corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 6° mese di gravidanza e/o entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto, accedendo alla propria area riservata, dove è presente l’apposita modulistica editabile online.
L'indennità compete:
L’indennità spetta anche in caso di aborto (spontaneo o terapeutico) verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.
L'indennità spetta inoltre per l'ingresso in famiglia di un bambino adottato o affidato fino alla maggiore età, sia per le adozioni nazionali che per le adozioni internazionali.
L’importo percepito a titolo di indennità di maternità dovrà essere indicato come reddito professionale nell’UNICO dell’anno successivo a quello in cui la prestazione è stata erogata.
Detto importo sarà attestato con la Certificazione Unica (CUD) scaricabile dall’area riservata personale, nel menù “Cassetto Previdenziale”.
L’indennità di maternità è regolamentata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La legge 15 ottobre 2003 n. 289 ha modificato l’art. 70 relativo a “indennità di maternità per le libere professioniste e successive modificazioni”.
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