La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, purché sussistano i seguenti requisiti:
La pensione può essere erogata solo in presenza di regolarità contributiva.
In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell'ultima rata.
La pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro.
La cancellazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla notifica da parte dell'Ente del riconoscimento del diritto a pensione.
In caso di reiscrizione all'Albo professionale, la pensione è revocata.
L'accertamento delle condizioni di inabilità è effettuato da una Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente. Le visite mediche si svolgono normalmente a Roma, tranne i casi in cui, per comprovati motivi, sono eseguite presso il domicilio del richiedente.
L'entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia.
La misura della pensione di inabilità è pari ad almeno 5 volte l'importo del contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda.
Entro i dieci anni successivi al pensionamento, e comunque entro il compimento del 75° anno di età, l'Ente può verificare in qualsiasi momento la permanenza delle condizioni di inabilità.
Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.