Il cumulo è l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, o a superstiti (indiretta e reversibilità).
Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti.
La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni.
La regolarità contributiva è un requisito necessario.
L’Ente istruttore è l’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato.
In caso di ultima iscrizione a più Casse, è l’assicurato a scegliere a quale di esse inoltrare la domanda.
Per la pensione di reversibilità da cumulo, la domanda deve essere presentata all’INPS.
La quota è calcolata secondo i sistemi delle singole gestioni in relazione ai periodi maturati.
I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota.
Adottabile con la stessa decorrenza del trattamento.
È applicata sul trattamento considerato nel complesso. Ogni Ente partecipa in relazione alla propria quota.
La quota ENPACL non è integrata al minimo.
Per espressa previsione del legislatore, il pagamento è effettuato dall’INPS in base ad apposita Convenzione.
Alla quota ENPACL si applicano detti istituti secondo la norma regolamentare.
I ricorsi amministrativi, anche per motivi sanitari, sono presentati e gestiti dall’Ente istruttore secondo le norme regolamentari specifiche, acquisendo il parere “obbligatorio” degli Enti coinvolti.