I Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo, calcolato pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente. Sono previsti limiti massimi e minimi.
Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione all’Ente nell’anno solare.
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I giovani che si iscrivono all'Ente per la prima volta con età inferiore ai 35 anni, per l'anno di iscrizione e per i 4 anni successivi, versano il contributo soggettivo con l'applicazione dell'aliquota pari al 6% anziché al 12%. Tale riduzione si applica anche in caso di contribuzione soggettiva dovuta nella misura minima.
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I pensionati che restano iscritti all'Ente possono ottenere, su richiesta, il dimezzamento dell'aliquota contributiva (6% anziché 12%).
Il supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando sia il contributo soggettivo che l'integrativo effettivamente versato.
I lavoratori dipendenti (o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) versano il contributo soggettivo con l'aliquota ordinaria (12%):
Entro il 30 settembre 2025, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica:
La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di reddito pari a zero.
Il contributo soggettivo è integralmente deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
⚠️ Attenzione:
Ricordati di versare il contributo soggettivo alle scadenze fissate.
Eviterai così l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di previdenza e assistenza!
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