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Contributo soggettivo: Minimo, Massimo e Aliquota

I Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo, calcolato pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente. Sono previsti limiti massimi e minimi.

Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione all’Ente nell’anno solare.

👉 Consulta qui la misura e i limiti della contribuzione 2025

Neo iscritti infra trentacinquenni

I giovani che si iscrivono all'Ente per la prima volta con età inferiore ai 35 anni, per l'anno di iscrizione e per i 4 anni successivi, versano il contributo soggettivo con l'applicazione dell'aliquota pari al 6% anziché al 12%. Tale riduzione si applica anche in caso di contribuzione soggettiva dovuta nella misura minima.

  • La riduzione è automatica (non occorre fare richiesta).
  • Il neo iscritto può comunque chiedere l'applicazione dell'aliquota intera, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.

👉 Per presentare la domanda clicca qui.

I pensionati iscritti

I pensionati che restano iscritti all'Ente possono ottenere, su richiesta, il dimezzamento dell'aliquota contributiva (6% anziché 12%).

  • La riduzione può essere richiesta in occasione della presentazione della comunicazione obbligatoria da effettuarsi nel mese di settembre di ciascun anno.
  • Decorrenza:
    • dalla data di pensionamento oppure
    • per gli anni successivi, dal 1° gennaio dell’anno della richiesta.

Il supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando sia il contributo soggettivo che l'integrativo effettivamente versato.

Lavoratori dipendenti (o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria)

I lavoratori dipendenti (o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) versano il contributo soggettivo con l'aliquota ordinaria (12%):

  • non sussiste alcuna riduzione.

Comunicazione obbligatoria annuale

Entro il 30 settembre 2025, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica:

  • l’ammontare del reddito professionale;
  • il volume d'affari ai fini IVA conseguito nell’anno precedente;
  • versare il contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.

La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di reddito pari a zero.

Deducibilità fiscale

Il contributo soggettivo è integralmente deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

⚠️ Attenzione:

Ricordati di versare il contributo soggettivo alle scadenze fissate.
Eviterai così l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di previdenza e assistenza!

👉 Controlla in qualsiasi momento la tua posizione assicurativa collegandoti ai servizi online

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