Riscatti

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Riscatti contributivi

Gli iscritti all’Ente (o i loro superstiti, in caso di decesso in costanza di iscrizione) hanno la facoltà di riscattare, integralmente o in parte, i seguenti periodi:

  • il periodo di praticantato, nella misura prevista dalla legge;
  • il periodo legale per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
  • il servizio militare obbligatorio (o civile sostitutivo).

I periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o presso l’ENPACL stesso.

Onere del riscatto

L’onere di riscatto varia in base al periodo temporale di riferimento:

  • per i periodi fino all'anno 2012: è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo riscattato, calcolata secondo le tabelle attuariali adottate dall'Ente;
  • dal 2013 in poi: è pari al contributo soggettivo minimo previsto per ciascun anno riscattato.

In caso di riscatti riferiti a entrambi i periodi sopra indicati, l'onere complessivo sarà calcolato pro quota.

Modalità di esercizio e pagamento dell’onere di riscatto

L'Ente comunica all'interessato l'importo complessivo e le modalità di pagamento.

L'interessato può scegliere tra:

  • pagamento in un'unica soluzione, oppure
  • pagamento rateizzato (senza interessi):
    • massimo 120 rate mensili per il riscatto della laurea;
    • massimo 60 rate mensili per il riscatto del praticantato e del servizio militare.

La scelta della modalità di pagamento deve essere comunicata all’Ente entro 60 giorni dalla notifica dell'onere. Decorso tale termine, si intende rinunciata la facoltà di riscatto.

Condizioni per l’erogazione della pensione

Tutti i trattamenti pensionistici sono liquidati solo in presenza di regolarità contributiva.

In caso di rateazione dell’onere di riscatto, la regolarità si determina con il versamento dell’ultima rata.

Come presentare la domanda

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario accedere ai servizi online tramite l'area riservata:

Rinuncia alla facoltà di riscatto

In qualunque momento, prima del completamento del pagamento, l'interessato può rinunciare al riscatto comunicando tale decisione per iscritto all'Ente. Gli importi versati fino alla rinuncia rimangono acquisiti dall'Ente e concorrono al calcolo pensionistico per la quota corrispondente.

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