Gli iscritti all’Ente (o i loro superstiti, in caso di decesso in costanza di iscrizione) hanno la facoltà di riscattare, integralmente o in parte, i seguenti periodi:
I periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o presso l’ENPACL stesso.
L’onere di riscatto varia in base al periodo temporale di riferimento:
In caso di riscatti riferiti a entrambi i periodi sopra indicati, l'onere complessivo sarà calcolato pro quota.
L'Ente comunica all'interessato l'importo complessivo e le modalità di pagamento.
L'interessato può scegliere tra:
La scelta della modalità di pagamento deve essere comunicata all’Ente entro 60 giorni dalla notifica dell'onere. Decorso tale termine, si intende rinunciata la facoltà di riscatto.
Tutti i trattamenti pensionistici sono liquidati solo in presenza di regolarità contributiva.
In caso di rateazione dell’onere di riscatto, la regolarità si determina con il versamento dell’ultima rata.
Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario accedere ai servizi online tramite l'area riservata:
In qualunque momento, prima del completamento del pagamento, l'interessato può rinunciare al riscatto comunicando tale decisione per iscritto all'Ente. Gli importi versati fino alla rinuncia rimangono acquisiti dall'Ente e concorrono al calcolo pensionistico per la quota corrispondente.