Al Consulente del Lavoro iscritto precedentemente ad altre forme obbligatorie di previdenza (lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti) è data la facoltà di chiedere la ricongiunzione presso l'ENPACL di tutti i periodi contributivi maturati in tali gestioni, ai fini di un'unica pensione.
La legge prevede la ricongiunzione di tutti i periodi maturati, non soltanto di alcuni.
La ricongiunzione può avvenire:
Gli uffici ENPACL determineranno l'eventuale onere utilizzando le tabelle ministeriali.
Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’onere, l’interessato può:
Il pagamento, anche parziale, rende irrevocabile la domanda di ricongiunzione.
La contribuzione trasferita in ENPACL, se eccedente la riserva matematica necessaria, viene aggiunta al montante contributivo individuale (utile solo ai fini della misura, non del diritto).
In caso di mancato pagamento o di mancata comunicazione entro 60 giorni, si intende rinunciata la ricongiunzione.
In caso di decesso dell'iscritto, i superstiti hanno 2 anni per esercitare la facoltà di ricongiunzione.
È possibile optare per la ricongiunzione gratuita dei contributi maturati prima del 1° gennaio 2013. In questo caso, i contributi trasferiti saranno validi esclusivamente ai fini della misura (montante individuale con metodo contributivo), non del diritto alla pensione.
Al Consulente del Lavoro che sia stato iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie dopo il 2012 è data la facoltà di ricongiunzione presso l’ENPACL di tutti i periodi maturati in queste gestioni.
La legge prevede la ricongiunzione di tutti i periodi maturati, non soltanto di alcuni.
La ricongiunzione in entrata è riservata agli iscritti, quella in uscita ai cancellati dall’Ente.
Se entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ente l’iscritto non rinuncia espressamente alla ricongiunzione, la stessa si intenderà perfezionata.
Per esercitare la facoltà di ricongiunzione è necessario accedere al portale dedicato: