Ricongiunzione

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Ricongiunzione dei periodi contributivi

Periodi contributivi precedenti l’anno 2013

Condizioni

Al Consulente del Lavoro iscritto precedentemente ad altre forme obbligatorie di previdenza (lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti) è data la facoltà di chiedere la ricongiunzione presso l'ENPACL di tutti i periodi contributivi maturati in tali gestioni, ai fini di un'unica pensione.

La legge prevede la ricongiunzione di tutti i periodi maturati, non soltanto di alcuni.

Ricongiunzione in entrata e in uscita

La ricongiunzione può avvenire:

  • in entrata (da altro Ente verso ENPACL): solo per gli iscritti all'ENPACL;
  • in uscita (da ENPACL verso altro Ente): solo per i cancellati dall'ENPACL.

Effetti della ricongiunzione

  • I periodi maturati altrove si sommano all’anzianità contributiva ENPACL (ai fini del diritto).
  • I periodi coincidenti con quelli ENPACL valgono esclusivamente per integrare eventuali contributi ridotti (ai fini della misura della pensione).

Esercizio della facoltà

Gli uffici ENPACL determineranno l'eventuale onere utilizzando le tabelle ministeriali.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’onere, l’interessato può:

  • effettuare il pagamento dell'intera somma;
  • pagare le prime 3 rate;
  • richiedere una rateazione più breve di quella proposta.

Il pagamento, anche parziale, rende irrevocabile la domanda di ricongiunzione.

La contribuzione trasferita in ENPACL, se eccedente la riserva matematica necessaria, viene aggiunta al montante contributivo individuale (utile solo ai fini della misura, non del diritto).

Rinuncia

In caso di mancato pagamento o di mancata comunicazione entro 60 giorni, si intende rinunciata la ricongiunzione.

Facoltà per i superstiti

In caso di decesso dell'iscritto, i superstiti hanno 2 anni per esercitare la facoltà di ricongiunzione.

Ricongiunzione gratuita (periodi prima del 2013)

È possibile optare per la ricongiunzione gratuita dei contributi maturati prima del 1° gennaio 2013. In questo caso, i contributi trasferiti saranno validi esclusivamente ai fini della misura (montante individuale con metodo contributivo), non del diritto alla pensione.


Periodi contributivi successivi all’anno 2012

Condizioni

Al Consulente del Lavoro che sia stato iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie dopo il 2012 è data la facoltà di ricongiunzione presso l’ENPACL di tutti i periodi maturati in queste gestioni.

La legge prevede la ricongiunzione di tutti i periodi maturati, non soltanto di alcuni.

Ricongiunzione in entrata e in uscita

  • Entrata: Trasferendo i contributi da altro Ente verso ENPACL (operazione gratuita).
  • Uscita: Trasferendo i contributi ENPACL verso altro Ente.

La ricongiunzione in entrata è riservata agli iscritti, quella in uscita ai cancellati dall’Ente.

Effetti della ricongiunzione

  • I periodi contributivi maturati altrove si sommano all’anzianità ENPACL.
  • Il valore rivalutato dei contributi da altro Ente incrementa il montante contributivo ENPACL.
  • I periodi coincidenti sono utili esclusivamente per l’integrazione del montante contributivo ENPACL.

Esercizio della facoltà

Se entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ente l’iscritto non rinuncia espressamente alla ricongiunzione, la stessa si intenderà perfezionata.


Come presentare la domanda

Per esercitare la facoltà di ricongiunzione è necessario accedere al portale dedicato:

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