Il Consulente del Lavoro cancellato dall'ENPACL può effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti relativi alla contribuzione soggettiva.
Al momento della presentazione della domanda deve aver maturato almeno due anni di contribuzione all'Ente.
La prosecuzione volontaria è valida esclusivamente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
Possono chiedere l’ammissione al versamento della contribuzione volontaria anche i Consulenti del Lavoro iscritti ad altro Albo professionale che, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto ENPACL, hanno esercitato l’opzione per l’iscrizione al relativo Ente di previdenza per liberi professionisti.
In questo caso:
L'importo del versamento volontario annuo è pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.
Per esercitare la facoltà di prosecuzione volontaria, accedi al portale dedicato: